1. CHI PUÒ RICHIEDERE L’AMMISSIONE?
- Il cittadino italiano
- Il cittadino comunitario U.E.
- Il cittadino non comunitario se soggiornante in Italia L’apolide
- Gli enti o associazioni no-profit
2. A QUALI CONDIZIONI?
- Limite di reddito annuo per l’ammissione è di € 11.493,82
- L’importo è formato dalla somma dei redditi annuali percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi e sommare ai primi anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da considerare.
3. PER QUALI CASI SI PUO’ CHIEDERE e QUALE è l’UFFICIO COMPETENTE DOVE DEPOSITARE LA DOMANDA?
- Giudizi civili già pendenti e controversie civili per quali si intende agire in giudizio è competente l’Ordine degli Avvocati
- Giudizi amministrativi è competente il Tribunale Amministrativo Regionale
- Giudizi tributari è competente la Commissione Tributaria Provinciale/Regionale
- Giudizi penali è competente il Giudice di merito.
4. COME SI FA LA DOMANDA?
Indicare:
- Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- Attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (vedi punto 2)
- Se trattasi di causa già pendente
- La data della prossima udienza
- Generalità della controparte
- Ragioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- Prove (documenti, contratti, testimoni, consulenze tecniche ecc. da allegare in copia)
- Allegando copia della dichiarazione dei redditi
5. COSA FA IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA?
- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità
- Entro 10 giorni emette un provvedimento in via provvisoria di ammissibilità, di non ammissibilità o di rigetto della domanda
- Trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio Entrate per la verifica dei redditi dichiarati)
6. COSA SI DEVE FARE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE?
- L’interessato può nominare un difensore, al fine di dargli l’incarico per la vertenza, scegliendo il nominativo dagli Elenchi degli Avvocati abilitati alla difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della Corte di Appello di Genova (disponibili presso le segreterie dei Consigli di Genova, Sanremo, Imperia, Savona, Chiavari, La Spezia e Massa)
7. COSA SI PUO’ FARE SE LA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA?
- L’interessato può riproporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio.
- Il provvedimento del Consiglio dell’Ordine è provvisorio. È il giudice che nel merito decreta l’ammissione confermando, modificando o revocando lo stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio.
Fonte: Ordine Avvocati Genova